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Natura Giuridica e Requisiti

NATURA GIURIDICA:
L'art. 1 della legge 28.11.1984 definisce il broker quale "mediatore di assicurazione e riassicurazione che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, soggetti (clienti) che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente allo loro gestione ed esecuzione"

CARATTERISTICHE:
Per esercitare questa professione sono richieste autonomia, spirito di iniziativa, capacità di rapportarsi con gli altri e di organizzare il proprio lavoro. Sono necessarie, oltre alla conoscenza tecnica di base relativa ai prodotti assicurativi e l'andamento generale del mercato di riferimento, capacità di analisi innanzitutto del rischio da assicurare. conoscenza del mercato assicurativo italiano ed estero.
Inutile sottolineare che la capacità di mantenere buoni rapporti con le compagnie assicurative è un requisito che ricopre una notevole importanza. Attualmente in Italia per esercitare la professione è obbligatoria l'iscrizione al registro degli intermediari di assicurazioni e riassicurazioni presso l’IVASS e per accedervi la legislazione italiana prevede requisiti IMPRESCINDIBILI e SELETTIVI:

  • onorabilità (il Broker non deve avere riportato condanne penali, né essere stato coinvolto in procedure di fallimento)
  • professionalità (si devono fornire requisiti di altissima competenza, conoscenza ed esperienza continuativa nella consulenza assicurativa oppure superare un esame di idoneità)
  • autonomia (il Broker non deve avere vincoli di sorta con compagnie di assicurazioni e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela)
  • garanzia (il Broker deve stipulare annualmente una polizza di responsabilità civile, a garanzia della tutela dei premi pagati dai clienti e di errori/ omissioni personali e dei suoi collaboratori)

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