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  1. Responsabilità di amministratori, sindaci, direttori generali
  2. Contraente ed assicurati
  3. Durata e validità temporale
  4. Esclusioni
  5. La valutazione dei rischi
Il mercato assicurativo delle polizze della responsabilità degli amministratori di società di diritto privato è prevalentemente di spettanza di società assicuratrici straniere, che, soprattutto in virtù dell’esperienza maturata nel mondo nord-americano ed anglosassone, hanno proposto per prime anche in Italia tali tipologie di garanzie.
Anche le società assicuratrici italiane hanno peraltro manifestato interesse per il settore e sin dalla metà degli anni Novanta l’associazione delle imprese assicuratrici (ANIA) ha individuato alcune linee tecniche di riferimento. Una prima revisione dello studio è stata effettuata nel corso del 1999; la materia è attualmente oggetto di approfondimento, anche alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla riforma del diritto societario e si attende a breve una nuova presa di posizione sull’argomento. L’obiettivo di questo elaborato è quello di dare alcuni riferimenti di base, utili alla comprensione dei contenuti principali delle polizze.
La polizza viene stipulata dalla società per conto degli organi collegiali da assicurare secondo lo schema dell’art. 1891 c.c. Qualora si verta in ipotesi di "gruppo di società", la copertura è normalmente stipulata dalla c.d. "capogruppo" anche per conto di tutte le società rientranti nell’ambito del "gruppo". In considerazione della mancanza nel nostro ordinamento di una definizione di "gruppo", se non a fini specifici, la polizza individua i casi in cui una società, per particolari vincoli esistenti con la Contraente, può essere considerata controllata dalla Contraente medesima ed i cui organi amministrativi e di controllo risultano pertanto assicurati.

Diverse sono le situazioni che vengono prese in considerazione nelle polizze per affermare l’esistenza di una situazione di controllo; evidenziamo le seguenti:

  • detenzione da parte della Contraente del controllo della maggioranza dei diritti di voto, anche sulla base di un patto intervenuto tra gli azionisti
  • detenzione da parte della Contraente del controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione
  • società rientranti nella c.d. "area di consolidamento"
  • Società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

In considerazione della natura solidale della responsabilità, la copertura ha riguardo a tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, siano essi quelli del sistema tradizionale, di quello dualistico o monistico; la polizza può inoltre individuare come assicurati anche:

  • i direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizioni dello statuto
  • i dirigenti muniti di deleghe da parte del consiglio di amministrazione
  • l’amministratore di fatto

Normalmente la polizza non individua nominativamente gli assicurati; risultano pertanto garantiti indistintamente tutti i componenti degli organi collegiali e non solo quelli che al momento della stipulazione della polizza rivestono tali incarichi, ma anche quelli che li assumono nel corso del periodo di assicurazione e quelli che li hanno ricoperti in passato.
Oggetto della garanzia: la copertura ha riguardo alle perdite patrimoniali (con esclusione quindi dei danni alle cose ed alle persone) cagionate dagli assicurati nell’adempimento delle proprie funzioni e nell’espletamento dei propri incarichi.
In considerazione delle caratteristiche della responsabilità degli amministratori, la garanzia assicurativa ha riguardo sia ai danni cagionati ai terzi in genere che a quelli prodotti alla società. Con riguardo a questi ultimi occorre peraltro sottolineare che, in ragione della struttura proprietaria o di controllo di ogni società, le polizze contemplano normalmente clausole volte a limitare la copertura per i casi in cui l’azione di responsabilità sia promossa con il voto favorevole di soci che detengano direttamente o indirettamente percentuali qualificate del capitale sociale. La copertura per la responsabilità degli assicurati nei confronti della società è un rischio infatti estremamente delicato: l’immedesimazione organica che spesso si determina tra amministratore e soggetto amministrato può in alcuni casi impedire di scindere sino in fondo la posizione (e gli interessi) di danneggiato e responsabile. In secondo luogo la garanzia ha riguardo alle attività ed alle funzioni svolte dagli assicurati nell’ambito della società (controllante o controllata). La precisazione è rilevante, atteso che non è infrequente che gli assicurati svolgano funzioni analoghe in altre imprese: solo per l’ipotesi in cui tali funzioni siano svolte su incarico della società controllante (o di una controllata) – "cariche direttive in società esterne". E’ invece da escludere la possibilità che siano garantite attività svolte dagli assicurati in proprio o nell’ambito di altre imprese e del tutto estranee alla società contraente.

Salvo casi eccezionali, le coperture assicurative hanno sempre durata annuale e cessano automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, non contemplando la clausola c.d. di “tacita proroga”. Tale impostazione è in rapporto, da un lato, a necessità imposte dai riassicuratori, dall’altro, alle caratteristiche dei rischi assunti, che, per la complessità e la natura dinamica, richiedono necessariamente e di anno in anno nuove valutazioni. Per le caratteristiche dei rischi, il regime di validità temporale adottato è quello c.d. claims made con eventuale limitazione dei fatti o atti pregressi (retroattività della garanzia) in ragione di ogni singolo rischio.
Nel caso di cessazione della polizza è inoltre possibile convenire con l’assicuratore - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo – un "periodo di osservazione", ovvero un periodo di tempo successivo alla scadenza della polizza entro il quale l’assicurato ha la facoltà di denunciare all’assicuratore le richieste di risarcimento pervenutegli e relative a fatti o atti posti in essere durante il periodo di validità dell’assicurazione. Al fine di evitare duplicazioni il "periodo di osservazione" può essere garantito (ed efficace) nel solo caso in cui l’assicurato non stipuli altra copertura per lo stesso rischio.
Contribuiscono alla delimitazione oggettiva del rischio; tra le più significative occorre distinguere:

  • quelle comuni ad altre assicurazioni di responsabilità civile. E' il caso per esempio: dei fatti o atti dolosi; dell’uso o detenzione di fonti di energia radioattiva; dell’esclusione c.d. "guerra e terrorismo"; dei danni derivanti da mancata stipulazione o mancata "continuazione" di garanzie assicurative, sia per evitare che la copertura degli amministratori possa essere indirettamente utilizzata per garantire rischi non coperti e per i quali non si è percepito alcun premio, sia per escludere tout court danni derivanti da attività tipicamente di gestione dell’impresa
  • quelle per le quali la tecnica assicurativa ha approntato particolari strumenti di tutela, come per il rischio dei danni da inquinamento
  • quelle infine proprie delle assicurazioni di responsabilità degli amministratori. Oltre all’esclusione dei danni a persone e/o cose relativa alle caratteristiche del rischio assunto, si evidenziano le seguenti:
    a. i danni che siano conseguenza del conseguimento da parte degli assicurati di una indebita percezione di utilità, al fine di evitare arricchimenti illeciti dell’assicurato;
    b. i danni derivanti da multe, ammende o in genere quelli a contenuto sanzionatorio, come tali non trasferibili alle società assicuratrici;
    c. i danni derivanti dall’attività di gestore, fiduciario o amministratore di fondi pensione;
    d. i danni derivanti dall’emissione, vendita o offerta di titoli della società o, più ampiamente, quelli derivanti da operazioni di acquisizione, fusione, scissione societaria;
L'assunzione dei rischi di responsabilità degli amministratori richiede una attenta valutazione delle caratteristiche della società o del gruppo interessati alla copertura. Lo strumento base per l'acquisizione delle informazioni rilevanti è il questionario. Quest'ultimo è lo strumento di base ma non l'unico per l’analisi pre-assuntiva; la complessità dei rischi ed il loro carattere dinamico impongono di considerare numerosi altri dati, tra i quali, quelli desumibili dall’analisi dei bilanci, dello statuto o di altra documentazione contrattuale di particolare rilievo.
Informazioni di carattere generale sull’impresa:

  • data di costituzione: una società di nuova costituzione o da poco entrata sul mercato di riferimento è normalmente esposta a maggiori rischi rispetto ad una società che ha una solida tradizione nel business di riferimento
  • struttura e organizzazione
  • descrizione dell’attività: vi sono infatti attività a maggiore rischio, anche solo perché innovative o relative a settori non consolidati
  • possibilità di operazioni nel corso dell’annualità (in particolare M&A)
  • individuazione della struttura azionaria
  • informazioni circa il fatto che la società sia quotata sui mercati e, nel caso positivo, su quali la quotazione sui mercati è normalmente indice di un maggior livello di rischio

i bilanci, completi di Nota Integrativa e relazione del revisore, relativi agli ultimi due esercizi, forniscono utili informazioni non solo sullo stato di salute della società interessata ad assicurarsi, ma anche sulle attività, i mercati su cui è maggiormente rappresentata. I bilanci sono un elemento di assoluto rilievo per la valutazione del rischio, tenendo presente tuttavia che essi rappresentano sempre una situazione statica relativa ad un dato momento storico.

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